Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/06/2003 n. 147

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876 n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876 n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932 n.97, convertito dalla legge 24 maggio 1932 n. 583, e la legge 26 giugno 1950 n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne di rettamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.».

Art. 9 - Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: ( «Entro trentasei mesi». Riferimenti normativi: La legge 20 ottobre 1978 n. 674, (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978 n. 311. Si riporta il testo dell'art. 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. della legge 5 marzo 2001 n. 57), come modificato dal presente articolo: «Art. 26 - Organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli asso ciati;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche socie- tarie

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999 n. 300.

7. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione».

Art. 9-bis - Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio.

1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004». Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59), come modificato dal presente articolo: «Art. 7 - Nulla osta provvisorio. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984 n. 818, sono tenuti allosservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonchè all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consen- te l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonchè quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965 n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dellinterno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982, del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004».

Art. 10 - Disposizioni sui consorzi agrari

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999 n. 410, è prorogato di dodici mesi. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999 n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari) : «4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità l'amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione».

Art. 10-bis - Adeguamento degli scarichi esistenti

1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): «11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45».

 

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